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Sent.C. Cass. 27/02/2002, n. 2884

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1. Appalti - Costruzione di immobile - Contratto - Senza concessione edilizia - Nullità. 2. Appalti - Costruzione di immobile - Contratto - Nullità - Conseguenti mancati pagamenti all'appaltatore - Azione di indebito arricchimento - Ammissibilità.
1. Il contratto d'appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 Cod.civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 31 e 41 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 10 e 13 L. 6 agosto 1967 n. 765, ancorché sopraggiunga ad esso condono edilizio, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne rende inammissibile anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 Cod.civ., con la conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito, senza che rilevi l'ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione. 2. Nel caso di azione di indebito arricchimento proposta dall'appaltatore che, a causa della nullità del contratto di appalto - in quanto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia e contrario, quindi, a norme imperative - non abbia ricevuto, in tutto o in parte, il corrispettivo pattuito, la locupletazione del committente non può essere esclusa in ragione della precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito, cioè della possibilità di provvedimenti autoritativi di demolizione dello stesso, dovendosi comunque tener conto dell'impiego che egli ne abbia eventualmente fatto nonostante quella precarietà e delle utilità economiche così ricavate.

Gli artt. 10 e 13 della L. 6 agosto 1967 n. 765R hanno sostituito rispettivamente gli artt. 31 ("Licenza di costruzione. Responsabilità del committente e dell'assuntore dei lavori") e 41 ("Sanzioni penali") della L. 17 agosto 1942 n. 1150[R=L17AG421150]. Per le corrispondenti norme vigenti ved. Testo unico dell'edilizia, approvato col D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380R.
(Cod.civ. artt. 1346, 1418, 1423 e 2041; L. 17 agosto 1942 n. 1150, artt. 31 e 41R; L 6 agosto 1967 n. 765, artt. 10 e 13)R.

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