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Flash news del
06/08/2018

Elementi specifici per la valutazione dell’anomalia dell’offerta

Secondo il T.A.R. Puglia-Bari 05/07/2018, n. 991, la semplice differenza tra due offerte proposte dallo stesso soggetto in due gare diverse per l’affidamento del medesimo servizio non può costituire un indice di anomalia dell’offerta che giustifica la scelta della stazione appaltante di procedere alla valutazione di congruità.

Ed infatti l’art. 97, comma 6, D. Leg.vo n. 50/2016 subordina, in maniera inconfutabile, la scelta di esercitare tale facoltà della stazione appaltante alla circostanza che sussistano “elementi specifici” che facciano apparire l’offerta come anormalmente bassa, non ravvisabili nella mera constatazione della sussistenza della differenza suddetta.

Dalla redazione