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Sent. C. Cass. 24/03/2001, n. 4313

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da pareti finestrate - Ex art. 9 D.M. 1968 n. 1444 - Obbligo di osservanza - Strumenti urbanistici difformi - Inapplicabilità.
1. In tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il giudice del merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale.

1a. Ved. Cass. 26 gennaio 2001 n. 1108R.
(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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