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28/03/2018

Limiti di sindacabilità della valutazione tecnica di compatibilità paesaggistica

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul parere contrario espresso dalla Sovraintendenza rispetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato rurale in area protetta.

La Sent. C. Stato 15/01/2018, n. 197, ha chiarito che la Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico-specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato.

Nel caso di specie, la motivazione del parere negativo impugnato è stata ritenuta completa, logica e coerente poiché contemplava in modo adeguato:
- la descrizione dell’edificio (demolizione dell'immobile esistente ed edificazione di un nuovo edificio di consistenti dimensioni plano-volumetriche, traslato rispetto a quello attuale e con un rilevante aumento dell'ingombro plano-volumetrico; nonché costruzione di rilevanti opere di sistemazione esterna);
- la descrizione del contesto paesaggistico in cui si colloca l’edificio (un'area di notevole pregio naturalistico-ambientale, oltre che di valenza paesaggistica - determinata dalla presenza dei rilievi collinari, dai quali si elevano i monti Alburni caratterizzati dalla peculiare morfologia a, a tratti, da una rigogliosa copertura boschiva - compresa in una zona scarsamente edificata, utilizzata per fini agricoli e/o pastorali, posta in continuità con il territorio meno antropizzato e con i monti).
- la descrizione del rapporto tra edificio e contesto (soluzione progettuale impattante ed in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio. Il nuovo edificio è eccessivo nelle dimensioni volumetriche, ha caratteristiche tipologiche estranee rispetto a quelle dell'architettura tradizionale locale; il progetto non si rapporta neppure con il fabbricato preesistente, ovvero con altre costruzioni tipiche presenti in zona; il progetto non è consono alla valorizzazione soprattutto del relativo contesto territoriale agreste e dei rilievi collinari/montuosi sottostanti; la soluzione progettuale complessivamente incide negativamente sul paesaggio rurale e compromette le vedute di insieme di luoghi percepibili da più punti di vista comprese quelle godibili dai percorsi che conducono anche sui monti).
 

Dalla redazione