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04/12/2017

Criterio di aggiudicazione del massimo ribasso e onere di immediata impugnazione

Secondo TAR Puglia-Bari 30/10/2017, n. 1109, anche dopo l’inserimento del comma 2-bis all’art. 120 del D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) da parte dell’art. 204 del D. Leg.vo 50/2016, non sussiste la possibilità/onere di immediata impugnazione della clausola del bando che preveda la scelta del criterio del massimo ribasso invece di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sullo stesso argomento si segnala peraltro la sentenza del TAR Campania-Napoli del 24/10/2017, n. 4995 secondo cui, in un caso analogo, a fronte dell’adozione del criterio del massimo ribasso da parte della stazione appaltante, il concorrente che si ritiene danneggiato dalla scelta di siffatto criterio deve impugnare immediatamente la documentazione di gara nella parte in cui lo prevede, senza attendere l'esito della gara.
Al riguardo si precisa che la questione concernente l’esatta delimitazione oggettiva dell’ambito entro cui sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando di gara e degli atti che definiscono le regole della procedura selettiva, con particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione, è stata rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 5138 del 07/11/2017.

Dalla redazione