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28/11/2017

Deroga distanze legali solo se gli edifici rientrano nel medesimo piano particolareggiato

Secondo la Corte di cassazione (sent. 07/11/2017, n. 26354) la distanza minima tra costruzioni prevista dall’art. 9, comma 1, D.M. 02/04/1968, n. 1444 non può essere derogata ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo se gli edifici non siano entrambi compresi nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione convenzionata.

Dalla redazione