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D. Leg.vo 24/09/2016, n. 185

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87 e 117 della CostituzioneR;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81R recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148R, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149R, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150R, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

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Capo I
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Art. 1. - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;

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Capo II
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Art. 2. - Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.»;

b) all'articolo 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;

d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di

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Capo III
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Art. 3. - Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015R sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 4. - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»;

b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;».

c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.»;

d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere

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Capo IV
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Art. 5. - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

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Capo V
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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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