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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Molise 15/01/2016, n. 19
Sent. TAR. Molise 15/01/2016, n. 19
Urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Deroga sulla base alle disposizioni del Piano Casa - Illegittimità.Le disposizioni previste dalla legge regionale sul cosiddetto “Piano Casa” non possono derogare le norme sulle distanze minime tra pareti finestrate previste nei regolamenti edilizi e piani regolatori dei Comuni. Le norme sulle distanze minime, c |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la |
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FATTO e DIRITTOCon ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha premesso di essere proprietaria in Termoli alla contrada -OMISSIS- di una villetta a schiera e di aver presentato in data 20 marzo 2012 una DIA per eseguire lavori di ampliamento della propria unità immobiliare, consistenti nella chiusura del portico esistente ai sensi della legge regionale n. 30/2009 (c.d. Piano Casa). Sennonché, a lavori avviati nel gennaio 2014, il Comune di Termoli comunicava “motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza edilizia” a cui faceva seguito in data 28 luglio 2014 il provvedimento di diniego “dell’istanza” fondato sulla seguente ragione “non sono state rispettate le distanze dai confini e modifica di prospetto non assentita dagli altri comproprietari”. A tale diniego faceva seguito il provvedimento che ingiungeva la demolizione delle opere realizzate e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non sussistendo un valido titolo edilizio abilitativo che abilitasse la realizzazione dell’intervento. La ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti impugnati affidando il gravame ai motivi di diritto così di seguito rubricati. I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; tardività; violazione dei più comuni principi del giusto procedimento anche in relazione alla violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta; II) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; carenza dei presupposti; errore di fatto e di diritto; violazione dell’art. 2 della l..r. n. 30/2009 sul c.d. Piano Casa; eccesso di potere; illegittimità derivata; illegittimità derivata dell’ordine di demolizione. Con atto depositato in data 16 dicembre 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Termoli che ha chiesto il rigetto del ricorso unitamente all’istanza di sospensione cautelare dell’ordine di demolizione. Con ordinanza del 15 gennaio 2015, n. 1, l’intestato Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione, rilevando che la questione sottesa alla decisione della controversia andava scrutinata nella più appropriata sede di merito e che, nelle more, evidenti ragioni cautelari giustificavano la concessione della cautela. All’udienza pubblica del 5 novembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione. |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. |
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