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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 19/06/2015
D. Min. Economia e Fin. 19/06/2015
D. Min. Economia e Fin. 19/06/2015
D. Min. Economia e Fin. 19/06/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l’altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; |
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Art. 2. - Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine1. Per attività di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all’art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono le seguenti: |
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Art. 3. - Ambito soggettivo1. Possono fruire dell’agevolazione di cui all’art. 1: |
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Art. 4. - Ambito oggettivo1. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura |
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Art. 5. - Modalità di riconoscimento del credito di imposta1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di cui all’art. 3 inoltrano, in via telematica, entro il termine stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo dei redditi e del risultato netto di gestione che è stato investito nelle attività di carattere finanziario di cui all’art. 2, entro il periodo d’imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile ai sensi dell’art. 4. 2. L&rs |
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Art. 6. - Controlli1. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito; in relazione alla riconducibilità degli investimenti effet |
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