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Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 08/06/2015, n. 19

D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.
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[Premessa]



L’articolo 4, del D.L. n. 34/2014 R (conv. da L. n. 78/2014), recante “semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”, ha introdotto

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Art. 1 (Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 R; trattasi in particolare di “amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicai ori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...)”;

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Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)

I soggetti abilitati indicati all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse

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Art. 3 (Requisiti di regolarità)

Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 - che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Con riguardo agli obblighi contributivi in questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell’impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonom

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Art. 4 (Assenza di regolarità)

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale - e fatte salve le ipotesi di esclusione indicate all’art. 9 del D.M. - l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Con tale previsione si è inteso definire le diverse competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell’art. 1 del D.M., sono abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l’invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.

L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la

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Art. 5 (Procedure concorsuali)

Particolari disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretative affrontate nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

Al riguardo il comma 1 dell’art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In tale ipotesi, l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Resta fermo che, ai fini dell’attestazione della regolarità, dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla predetta data.

Da tale previsione si evince che l’attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell’esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161 della L.F.

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Art. 6 (Modalità della verifica)

In tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai soggetti di cui all’art. 1 dello stesso Decreto, in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica i

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Art. 7 (Contenuti)

Come anticipato, l’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato “.pdf” non modificabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:

a

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Art. 8 (Cause ostative alla regolarità)

Analogamente a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l’attuale disciplina individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Trattasi di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A del D.M. commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi

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Art. 9 (Esclusioni)

Il D.M. prevede che, in via transitoria “e comunque non oltre il 1° gennaio 2017”, resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:

a) dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (

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Art. 10 (Norme di coordinamento)

L’ultimo articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.

Da ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell’art. 10 del D.M., in particolare c

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