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Circ. Ag. Entrate 27/03/2015, n. 14/E

Reverse charge – Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti – Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015).
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Premessa: il contesto comunitario

L’articolo 1, commi 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190R, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015), integrando l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633R, ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico. Lo stesso articolo 1 della Legge di stabilità 2015, al comma 629, lettera d), inoltre, modificando l’articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.

Con riferimento al settore edile, in conformità all’articolo 199, par. 1, lettera a) della Dirett

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1. Estensione del reverse charge nell’ambito del settore edile e dei settori connessi

La lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972R, introdotta ad opera dell’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

La novella - come precisato in premessa - trova base giuridica comunitaria nell’articolo 199, lettera a), della Direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE Rsecondo cui “gli Stati membri possono stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili”.

A tale riguardo, si precisa che l’ordinamento italiano ha già in parte recepito la norma comunitaria richiamata, prevedendo l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR 633 del 1972).

La circolare 37/E del 29 dicembre del 2006R, in proposito, ha chiarito che l’ambito oggettivo della suddetta misura va limitato alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. Per converso, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Tale meccanismo non si applica, altresì, alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).

La citata circolare n. 37 del 2006 ha, inoltre, precisato che tenuti all’applicazione del reverse charge sono i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Per effetto dell’introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, l’obbligo di inversione contabile viene ora esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:

• servizi di pulizia;

• demolizione;

• installazione di impianti;

• completamento.

Come si evince dal dettato della novella normativa in commento, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile riguarda, quindi, attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui alla previgente lettera a) dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972R, e, al contempo, interessa nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.

A tale proposito, si osserva che il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del medesimo sesto comma, ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti.

Differenti sono, infatti, i presupposti e l’ambito applicativo della novella normativa rispetto a quelli relativi alla lettera a) del sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633 del 1972R.


1.1 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Per l’individu

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2. Estensione del reverse charge nell’ambito del settore energetico

In senso conforme all’articolo 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, l’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha aggiunto le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), all’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972R.

Tali commi estendono l’inversione contabile:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a).

L’articolo 199-bis della Direttiva 112/2006 Rconsente di estendere il meccanismo del reverse charge alle operazioni sopra elencate per una durata non inferiore a due anni e non oltre la data del 31 dicembre 2018.

Si tratta, dunque, come accennato in premessa, di una misura di carattere temporaneo introdotta al fine di contrastare l’utilizzo diffuso delle frodi IVA riscontrate nell’ambito del settore energetico, come evidenziato, peraltro, dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2015.

L’ambito di applicazione della disposizione in commento riguarda in pr

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3. Estensione del reverse charge alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

Come sopra anticipato, il comma 629, lettera d), dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando l’articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972R, ha esteso, con decorrenza 1 gennaio 2015, il meccanismo dell’inversione contabile a

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4. Rapporto tra split payment e reverse charge

L’articolo 17-ter) del DPR n. 633 del 1972R, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 prevede che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’artico

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5. Applicazione del reverse charge da parte delle società consorziate

Nell’individuare l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nelle ipotesi in cui intervengano organismi di natura associativa, la circolare n. 19/E del 4 aprile 2007

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6. Reverse charge e regime dell’iva per cassa

L’articolo 32-bis) del decreto-legge n. 22 giugno 2012, n. 83R, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA (c.d. regime IVA per cassa o cash accounting) per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti passivi IVA e che, avendo realizzato nell’anno precedente un volume di affari

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7. Reverse charge e nuovo regime forfetario

La legge di stabilità 2015, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, un nuovo regime forfetario.

Con riferimento all’IVA, i contribuenti che applicano tale regime forfetario sono, tra l’altro, esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n.

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8. Acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale

Va considerata, con particolare attenzione, la circostanza del committente ente non commerciale che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale (cd. attività istituzionale).

In tal caso, ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi.

In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale, occorrerà far

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9. Utilizzo del plafond

In merito all’applicazione della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972R, si precisa che, qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inve

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10. Soggetti esclusi dall’applicazione del reverse charge

Come è noto, l’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del DPR n. 633 del 1972 Re con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile; il committente, a sua volta, integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture emesse o i

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11. Clausola di salvaguardia

Da ultimo, si fa presente che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli art

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