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D. Min. Economia e Fin. 29/12/2014

Garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91R, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 26, «Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici», con il quale, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, sono determinate le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in

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Art. 1

1. È garantita dallo Stato l'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito «CDP») rappresentata da crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o di garanzia, per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91

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Art. 2

1. La garanzia dello Stato sulle esposizioni di cui all'art. 1, è remunerata da CDP mediante il pagamento di un corrispettivo quantificato sulla base di parametri di mercato, in linea con le condizioni economiche applicate da

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Art. 3

1. Le istanze di escussione della garanzia dello Stato, adeguatamente documentate, sono trasmesse dalla CDP al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro – Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza:

a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento, in caso di inadempimento relativo al rimborso delle operazioni di provvista dedicata, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblica

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Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera e-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

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