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Sent. C. Cass. S.U. pen. 08/05/2002, n. 17178

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1. Demanio - Demanio marittimo - Esecuzione di opere nella c.d. fascia di rispetto - Natura di reato permanente - Sussistenza - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione. 2. Edilizia e immobili - Costruzione edilizia - Costruzione senza concessione - Natura di reato permanente - Sussistenza. 3. Edilizia - Zone sismiche - In genere.

1. Il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (c.d. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, ha natura

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 dicembre 1998, il Pretore di Crotone, sezione distaccata di Strongoli, dichiarò CAVALLARO Bruno responsabile dei reati di cui agli articoli 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, numero 47, e 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, numero 64, per avere edificato, in zona sismica, un immobile per civile abitazione, composto da tre piani fuori terra, in assenza di concessione edilizia e senza la preventiva licenza del genio civile, e - ritenuta la continuazione tra le due c

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Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Come si è prima cennato, la questione di diritto che ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale, e che perciò è stata portata all'esame di queste Sezioni unite, riguarda il momento di cessazione della permanenza del reato previsto dall'articolo 55 del codice della navigazione; secondo alcune decisioni, infatti, tale momento coincide con la fine dell'esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza l'autorizzazione del capo del compartimento; mentre secondo altre solo con la rimozione delle opere stesse ovvero con il rilascio dell'autorizzazione. Dunque, la giurisprudenza di questa Corte relativa a tale questione si è divisa in due indirizzi, uno favorevole alla prima tesi e l'altro alla seconda (per il primo indirizzo cfr.: Cass. pen., sez. III, 16 aprile 1997, P.M. in proc. Sciarrino, RV 208053; Cass. pen., sez. III, 31 maggio 1997, P.M. in proc. Lantieri; Cass. pen., sez. III, 6 aprile 1998, P.M. in proc. Randazzo; per il secondo indirizzo cfr.: Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1997, La Rosa; Cass. pen., sez. III, 7 marzo 1998, P.M. in proc. Arcara, RV 209915; Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2000, Musso e altra; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2000, P.M. in proc. Martorana; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2000, Morici e altra; Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2001, Arrostuto).

Ebbene, tra i due indirizzi giurisprudenziali su indicati, si ritiene che sia corretto il primo per le ragioni che seguono.

2. L'argomento di maggior peso a favore della tesi accolta deriva dalla corretta interpretazione delle norme giuridiche che regolamentano la fattispecie concreta; di conseguenza, devono essere esaminati gli articoli 54, 55, commi 1 e 5, e 1161, comma 1, del codice della navigazione.

Del resto - come è stato opportunamente osservato - tale esame è indispensabile perché per stabilire la natura istantanea o permanente di una certa ipotesi delittuosa è assolutamente necessario rifarsi al dato primario di ogni esperienza giuridica: la disposizione che comanda o vieta determinati comportamenti. L'articolo 55 citato stabilisce testualmente che "l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati dal mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento"; e al comma 5 aggiunge che "quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata nei primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente"; quest'ultimo, e cioè l'articolo 54, a sua volta recita che "qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato"; infine, l'articolo 1161, comma 1, prevede le sanzioni per la violazione delle norme su riferite e statuisce perciò che "chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato".

3. Procedendo all'analisi delle norme su citate, risalta con tutta evidenza che il legislatore ha chiaramente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l'abusiva "occupazione" (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (articolo 54), e la "esecuzione" non autorizzata di opere nella zona di rispetto dello stesso demanio (articolo 55).

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P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

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