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Sent. C. Cass. pen. 23/06/2011, n. 25191

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Variante - Difformità totale del manufatto - Costituisce reato edilizio
1. La difformità totale di un manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un’alterazione del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando i volumi realizzati in eccesso costituiscano «un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile».

1. Conf. Cass. pen. III 29 gennaio 2004 n. 3350. Ved. anche Cass. pen. III 24 giugno 2010 n. 24236 R e III 15 luglio 1994 n. 8081. 1a. (CED-VAR) - Sulla concessione edilizia in variante ved. C.Stato IV 15 settembre 2010 n. 6878 e Cass. pen. III 5 marzo 2009 n. 9922 R (Variante al permesso di costruire - È tale la localizzazione dell’edificio in area diversa); Cass.pen. III 24 giugno 2010 n. 24236 R (Varianti al permesso di costruire - Varianti al progetto in senso proprio, varianti essenziali e varianti cd. minime - Nozione ed autorizzazione); III 5 marzo 2009 n. 9922 R (1. Variante al permesso di costruire - Variante alla progettazione originaria - Nozione); C.Stato IV 20 novembre 2008 n. 5743 R (Variante al permesso di costruire - Spostamento del fabbricato in area totalmente diversa - Inammissibilità); Cass. 30 novembre 2006 n. 25536 R (Concessione edilizia rilasciata ma ancora non comunicata al privato - Intervenuta approvazione di variante urbanistica che modifica la zona da centrale a periferica - Conseguente annullamento della concessione - Richiesta di risarcimento danni del privato - Suo interesse legittimo e non diritto soggettivo); C. Stato V 3 agosto 2004 n. 5429 R (Roto-traslazione modesta della sagoma dell’edificio per il quale è stata rilasciata concessione edilizia - È una mera varianteminore e non variazione essenziale); V 22 gennaio 2003 n. 249 R (Criteri di distinzione fra variante ad una concessione e nuova concessione edilizia); V 21 novembre 2001 n. 5926 (La variante in corso d’opera di una concessione edilizia, ai sensi dell’art. 15 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 è ammissibile soltanto se si tratta di modifiche di limitata consistenza e conformi alle norme urbanistiche); V 18 ottobre 2001 n. 5496 R (Variante essenziale al progetto di un edificio, ai sensi dell’art. 8 della L. 1985 n. 47, è l’aumento, e non la diminuzione, della cubatura); V 2 aprile 2001 n. 1898 R (Per stabilire se si tratta di nuova concessione edilizia oppure di variante alla concessione già rilasciata bisogna prendere in considerazione le modificazioni quantitative o qualitative apportate al progetto originario, riguardanti in particolare la superficie coperta, il perimetro, la volumetria e le caratteristiche funzionali e strutturali del fabbricato, interne ed esterne); Cass. pen. III 29 aprile 1999 n. 5453 (In edilizia possono considerarsi varianti le opere di ristrutturazione come, ad esempio, la demolizione e ricostruzione di muri perimetrali con conseguente modifica delle unità immobiliari nonché le opere eseguite in violazione delle prescrizioni particolari contenute nella originaria concessione); Cass. pen. III 5 agosto 1998 n. 2097 (L’art. 15 L. 1985 n. 47 è stato implicitamente abrogato dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662); C.Stato V 30 aprile 1997 n. 421 (Sulle misure di salvaguardia delle domande di concessione edilizia in caso di variante urbanistica a piano regolatore); V 11 aprile 1996 n. 392 R (In tema di concessione edilizia, sulle condizioni di applicabilità dell’art. 15 L. 1985 n. 47 per l’approvazione di variante in corso d’opera); V 2 febbraio 1995 n. 184 R; V 19 novembre 1994 n. 1333 R (Distinzione della concessione edilizia in variante da nuova concessione); V 17 novembre 1994 n. 1332 R (Obbligo di applicazione delle misure di salvaguardia della concessione edilizia, anche in caso di variante); V 4 gennaio 1993 n. 26 R (1. Sugli elementi da considerare al fine di discriminare una nuova concessione edilizia dalla variante ad altra preesistente; 2. Sull’iter procedimentale da seguire per la concessione relativa a variante edilizia); Csi 21 marzo 1992 n. 59 R (Sulla distinzione fra concessione in variante e nuova concessione).
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 31, c.1) R

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