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11/07/2022

Appalti pubblici: requisiti di gara e potere discrezionale della stazione appaltante

L'ANAC ha ribadito che il potere discrezionale della stazione appaltante nel definire i requisiti di gara incontra i limiti desunti dalla natura del contratto e dai principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e tutela della concorrenza.

Fattispecie
L’ANAC ha emesso un parere di precontenzioso relativamente ad una gara a procedura telematica aperta per la fornitura, installazione e manutenzione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al codice della strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale.
In particolare, un operatore economico aveva chiesto un parere relativamente ad alcuni profili inerenti la legittimità dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Considerazioni ANAC
In proposito, l’ANAC ha rilevato che:
- in termini generali, sul possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante (SA), nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara;
- ai sensi del Par. ANAC 27/07/2017, n. 830, i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge;
- il procedimento di valutazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara d'appalto e quello di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione da parte dei concorrenti di competenza della stazione appaltante deve essere fondato su un iter logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza;
- la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto e alle specifiche peculiarità dell'oggetto di gara;
- il potere discrezionale della stazione appaltante nel definire requisiti di gara ed elementi di valutazione delle offerte incontra dei limiti intrinseci desunti dalla natura del contratto e dal suo valore e dei limiti estrinseci derivanti dai principi di proporzionalità, ragionevolezza, di non discriminazione e di tutela della concorrenza (si veda la Sent.C. Stato 31/12/2003, n. 9305).

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, dunque, l'ANAC ha ritenuto che :
- il requisito richiesto, in relazione alle specifiche peculiarità dell'oggetto di gara indicate dalla stessa SA, appariva sproporzionato in quanto ammontava a più del doppio rispetto alle reali esigenze esplicitate e poste a fondamento della lex specialis;
- l'operato della SA risultava non conforme alla normativa di settore ed alle indicazioni della lex specialis di gara, avendo formulato un'interpretazione della clausola inerente i requisiti di capacita tecnico-professionale eccessivamente restrittiva della concorrenza e sproporzionata rispetto alle specifiche peculiarità dell'oggetto di gara.

Dalla redazione