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30/05/2022

Bonus fiscali edilizi e Circolare 19/E/2022: i chiarimenti più interessanti

Con la Circolare 27/05/2022, n 19/E, l’Agenzia delle entrate ripercorre le modifiche alla disciplina dei bonus fiscali edilizi intercorse dalla fine del 2021, per fornire un’ampia serie di chiarimenti.

La Circolare Agenzia entrate 27/05/2022, n. 19/E, reca chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Superbonus e degli altri bonus fiscali edilizi introdotte a partire dalla fine del 2021, con:
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 157/2021 (non convertito in legge);
- l'art. 1 della L. 234/2021, commi da 28 a 30;
- gli artt. 28-28-quater del D.L. 4/2022 (convertito dalla L. 25/2022);
- dall'art. 1 del D.L. 13/2022, poi abrogato dalla L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022;
- dall'art. 3-sexies del D.L. 228/2021, (convertito dalla L. 15/2022);
- dall'art. 29-bis del D.L. 17/2022 (convertito dalla L. 34/2022).
- dall'art. 23-bis del D.L. 21/2022 (convertito dalla L. 51/2022).

Di seguito sono riassunti i chiarimenti più rilevanti.

VISTO DI CONFORMITÀ IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (punto 1.1 e punto 2.2.1) - Le spese per il visto di conformità sono detraibili anche quando il contribuente fruisca dei bonus in dichiarazione dei redditi. In questi casi, se l’apposizione del visto di conformità è assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, bisogna evidenziare separatamente le spese concernenti il visto per i bonus, poiché solo queste ultime sono detraibili.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità in dichiarazione per il Superbonus non sussiste per la precompilata, neanche nel caso in cui il contribuente, che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati ivi contenuti e la presenti direttamente.

VISTO DI CONFORMITÀ E DETRAZIONE SPESE (punto 2.2.1) - Le spese per il visto di conformità sono sempre detraibili, anche quelle sostenute prima dell’art. 3-sexies del D.L. 228/2021, che ha disposto la retroattività.

SPESE VISTO DI CONFORMITÀ SUDDIVISE PER INTERVENTI (punto 1.1 e punto 2.2.1) -Le spese per il visto di conformità vanno suddivise in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.

COMUNICAZIONE OPZIONE SENZA ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ (punto 2.2.3) -Nei casi di esonero da visto di conformità e asseverazione (vedi avanti), la comunicazione dell’opzione può essere trasmessa direttamente dal contribuente.

DECORRENZA NORME ANTIFRODE (punto 1.1.1 e 2.2.3.1) - Gli obblighi “antifrode” (obbligo visto di conformità per Superbonus anche in dichiarazione dei redditi; visto e asseverazione congruità spese per gli altri bonus in caso di cessione del credito o sconto in fattura) si applicano senza soluzione di continuità, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12/11/2021.
Non devono essere asseverate solo le spese fatturate e pagate prima del 12/11/2021 per le quali risultino anche già stipulati alla medesima data gli accordi di cessione del credito o sconto in fattura con il cessionario - vedi anche Circolare 29/11/2021, n. 16/E.

APPLICAZIONE CRITERI CONGRUITÀ SPESE (punto 1.2.1) -Le tabelle di cui al D.M. 75/2022 si applicano:
* agli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15/04/2022 (ossia dal 16/04/2022);
* agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo iniziati successivamente al 15/04/2022 (ossia dal 16/04/2022).

CRITERI CONGRUITÀ SPESE E PREZZARI DEI (punto 1.2.1) -La disposizione che ha esteso l’utilizzo dei prezzari Dei a tutte le fattispecie di bonus (quarto periodo, comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020) ha carattere retroattivo.

SCONTO IN FATTURA PARZIALE (punto 2.1) -Molto discutibile il chiarimento riportato nella nota 18 al punto 1.2, dove si legge che “lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) …. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria … per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario - per fruire dell’agevolazione - applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti”.

SPESE ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ SUDDIVISE PER INTERVENTI (punto 2.2.2) -Le spese per il l’asseverazione di congruità delle spese redatta dal tecnico vanno suddivise in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.

ESONERO ASSEVERAZIONE E VISTO PER BONUS MINORI (punto 2.2.3) -Restano esonerati dagli obblighi gli interventi di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Fa eccezione il Bonus facciate per il quale è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro.

CALCOLO IMPORTO INFERIORE A 10.000 EURO PER ESONERO (punto 2.2.3) -Per il calcolo dei 10.000 Euro occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo (a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione oppure dalla quota del singolo condomino in caso di interventi sulle parti comuni), compresi eventuali interventi di edilizia libera necessari per il completamento e anche se si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi.

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ PER ECOBONUS (punto 2.2.3) -Per l’Ecobonus ordinario è sempre prevista l’asseverazione di congruità delle spese, anche quando si tratti di intervento in edilizia libera e/o di importo inferiore a 10.000 Euro.

CESSIONI CREDITI SUCCESSIVE ALLA PRIMA (punto 4) -La Circolare ha confermato integralmente i chiarimenti che già si conoscevano, per i quali si rinvia a Cessione crediti bonus fiscali edilizi: nuova disciplina dopo il D.L. 50/2022.

CESSIONE CREDITI PARZIALE (punto 4) -Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).
Inoltre:
* il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali;
* ai crediti derivanti dalle comunicazioni inviate entro il 30/04/2022, nonché a quelle relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 09 al 13/05/ 2022 non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura, in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.

POLIZZA ASSEVERATORE, LE ALTERNATIVE POSSIBILI (punto 6) -La Circolare ha confermato integralmente i chiarimenti già da noi forniti, per i quali si rinvia a Polizza RC asseveratori bonus fiscali edilizi, le alternative possibili.

POLIZZA ASSEVERATORE PER BONUS MINORI NON RICHIESTA (punto 6) -Come da noi sempre sostenuto, per i bonus diversi dal Superbonus la stipula della polizza non è richiesta. Si rinvia a Polizza RC asseveratori bonus fiscali edilizi, le alternative possibili.

CCNL NEI CONTRATTI E NELLE FATTURE, QUALI CCNL SONO VALIDI (punto 8) -Sono validi i CCNL identificati con i seguenti codici assegnati dal CNEL:
* F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
* F015;
* F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

CCNL E GENERAL CONTRACTOR (punto 8) -L’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor oppure nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. In questi casi, nel contratto di affidamento stipulato con il GC o con l’appaltatore principale devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato (ne segue a nostro parere che risulta confermato quanto da noi anticipato, e cioè il GC che non esegue lavori edili non dovrebbe essere tenuto ad applicare il CCNL - vedi Obbligo CCNL nei cantieri dei bonus fiscali edilizi).

CCNL NEI CONTRATTI E NELLE FATTURE, QUALI SONO I LAVORI EDILI (punto 8) -Deve trattarsi di lavori edili espressamente previsti nell’Allegato X al D, Leg.vo 81/2008, e tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive. Quindi sono esclusi i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.

CCNL NEI CONTRATTI E NELLE FATTURE, A QUALI SOGGETTI SI APPLICA (punto 8) -I soggetti interessati dalla disciplina sono solo quelli che in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati si avvalgono di lavoratori dipendenti. La norma infatti si riferisce ai “datori di lavoro”, e quindi esclude gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, oppure da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

CCNL, MANCATA INDICAZIONE E PERDITA AGEVOLAZIONI (punto 8) -La mancata indicazione del CCNL nelle fatture, comunque obbligatoria, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento. In questi casi il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il CCNL utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

 

Dalla redazione