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10/07/2023

Qualificazione SOA imprese per bonus fiscali edilizi: normativa e chiarimenti

Analisi delle norme che prevedono il possesso della qualificazione SOA per le imprese esecutrici di lavori con richiesta di bonus fiscali edilizi (art. 10-bis del D.L. 21/2022) dopo le norme di interpretazione autentica introdotte con la conversione in legge del D.L. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni”, i chiarimenti (Quesito n. 1 - Febbraio 2023) della Commissione consultiva presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Circolare 20/04/2023, n. 10/E. Tabella riepilogativa del regime in base alla data del contratto e dei lavori.

L’art. 10-bis del D.L. 21/03/2022, n. 21 (convertito in legge dalla L. 20/05/2022, n. 51) prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro, e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere ai bonus fiscali edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Sulle norme in questione, l’art. 2-ter del D.L. 11/2023 (inserito con la conversione in legge - L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata in G.U. 11/04/2023, n. 85), alla lettera d) del comma 1, ha fornito alcune disposizioni di interpretazione autentica; precedentemente, la Commissione consultiva istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva a sua volta fornito vari chiarimenti, con la risposta a Quesito n. 1 di febbraio 2023, consultabile in allegato al presente articolo.
Altresì, i chiarimenti sono stati ripresi e condensati nella Circolare Agenzia entrate 20/04/2023, n. 10/E.
Di seguito si fornisce un riepilogo completo, alla luce delle norme, delle interpretazioni e dei chiarimenti intervenuti.

AMBITO APPLICATIVO, DATE DI DECORRENZA - Le indicazioni fornite di seguito tengono conto dei chiarimenti resi dalla Commissione consultiva con la risposta a Quesito n. 1 di febbraio 2023 e dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 2-ter del D.L. 11/2023, con il punto 1) della lettera d) del comma 1. Vedi anche punto 2.1, Circolare 10/E/2023.
Nello specifico, il comma 1 dell’art. 10-bis del D.L. 21/2022 prevede - alla luce di chiarimenti e interpretazioni - che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 Euro può essere affidata ad imprese (appaltatrici e/o subappaltatrici) che:

A) siano in possesso della qualificazione SOA in base al sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016;

oppure

B) documentino al committente o all’impresa appaltatrice (in caso di subappalto) di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con una SOA ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016.

A tal proposito, si specifica che - secondo l’art. 2-ter del D.L. 11/2023, punto 1) della lettera d) del comma 1 - per i contratti di appalto (o di subappalto) stipulati tra il 21/05/2022 (data di entrata in vigore dell’art. 10-bis del D.L. 34/2020) e il 31/12/2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’attestazione SOA, oppure di documentare al committente (o all’impresa appaltatrice) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato ad ottenere l’attestazione, risulti soddisfatta entro il 01/01/2023.

Poi, a decorrere dal 01/07/2023, l’esecuzione dei suddetti lavori di importo superiore a 516.000 Euro può essere affidata esclusivamente ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), siano già in possesso della qualificazione SOA.

Pertanto, in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera B), la detrazione relativa a lavori eseguiti dal 01/07/2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
Viceversa, nessun requisito è dovuto se i lavori sono cessati entro il 31/12/2022, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Le disposizioni non si applicano inoltre:
* ai lavori già in corso di esecuzione al 21/05/2022 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022);
* ai contratti di appalto o subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore al 21/05/2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

A maggior chiarimento, si riporta di seguito una tabella riepilogativa che - in base alla data di stipula del contratto e di fine dei lavori - fornisce il regime applicabile.

DATA CONTRATTO

DATA FINE LAVORI

REQUISITO NECESSARIO

Fino al 20/05/2022 compreso (data certa)

Qualsiasi

Nessuno

Tra il 21/05/2022 ed il 31/12/2022 (data certa)

Entro il 31/12/2022

Nessuno

Tra il 01/01/2023 ed il 30/06/2023

Entro il 01/01/2023, possesso dell’attestazione SOA o avvenuta stipula del contratto per ottenerla

Dal 01/07/2023 in poi

Entro il 01/01/2023, possesso dell’attestazione SOA o avvenuta stipula del contratto per ottenerla

Entro il 01/07/2023, possesso dell’attestazione SOA

Tra il 01/01/2023 ed il 30/06/2023 compreso (data certa)

Tra il 01/01/2023 ed il 30/06/2023

Al momento del contratto, possesso dell’attestazione SOA o avvenuta stipula del contratto per ottenerla

Dal 01/07/2023 in poi

Al momento del contratto, possesso dell’attestazione SOA o avvenuta stipula del contratto per ottenerla

Entro il 01/07/2023, possesso dell’attestazione SOA

A partire dal 01/07/2023

Qualsiasi

Al momento del contratto, possesso dell’attestazione SOA

 

AMBITO APPLICATIVO, TIPOLOGIE DI LAVORI - Quanto alle tipologie di lavori coinvolti dall’obbligo, dato che si fa riferimento agli interventi indicati dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020, si tratta delle seguenti fattispecie:
A) interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, lettere a e b; comma 1, art. 16 del D.L. 63/2013) - c.d. “Bonus ristrutturazioni”, escluso il “Bonus acquisti di cui al comma 3 del citato art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (vedi oltre);
B) interventi finalizzati al risparmio e all’efficientamento energetico (commi 344-347, art. 1 della L. 296/2006; art. 14 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 1 e 2) - c.d. “Ecobonus”, “Eco-Sismabonus” e “Super-Ecobonus”;
C) interventi di adeguamento antisismico (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, lettera i; commi da 1-bis a 1-sexies, art. 16 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4) - c.d. “Sismabonus”, escluso il “Sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies del citato art. 16 del D.L. 63/2013 (vedi oltre) e “Super-Sismabonus”;
D) interventi di recupero o restauro delle facciate (commi da 219 a 224, art. 1 della L. 160/2019) - c.d. “Bonus facciate” (agevolazione cessata alla fine del 2022);
E) interventi di installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h);
F) interventi per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. 63/2013 - agevolazione cessata alla fine del 2021);
F-BIS) interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).

Sul punto, l’art. 2-ter del D.L. 11/2023, con il punto 3) della lettera d) del comma 1, ha chiarito che sono escluse dall’applicazione degli obblighi disciplinati dall’art. 10-bis del D.L. 21/2022 le agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari, dal momento che tali obblighi sono riferiti alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e non a quelle per l’acquisto.
Pertanto l’obbligo della qualificazione SOA non si applica per le imprese che eseguono lavori le cui agevolazioni sono destinate agli acquirenti e non all’impresa committente. Si tratta in particolare del “Sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e del “Bonus acquisti” di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
Vedi anche punto 3, Circolare 10/E/2023.

AMBITO APPLICATIVO, CALCOLO DEL LIMITE DI 516.000 EURO - Sul punto, l’art. 2-ter del D.L. 11/2023, con il punto 2) della lettera d) del comma 1, ha chiarito che la soglia di 516.000 Euro deve essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto.
In pratica (come peraltro in precedenza sempre sostenuto a livello interpretativo dal “Bollettino”) in relazione ad interventi in cui vi siano più contratti con più imprese distinte, complessivamente di importo superiore a 516.000 Euro ma alcuni dei quali di importo inferiore alla soglia suddetta, il requisito deve applicarsi alla singola impresa con contratto (o contratti complessivi) di importo superiore a 516.000 Euro.
Si trattava del resto dell’unica interpretazione realistica e plausibile, poiché sarebbe stato del tutto inconferente richiedere il complicato accreditamento SOA ad una piccola impresa che esegue lavori di importo ridotto, solo perché, ad esempio, coinvolta in lavori complessivamente di entità maggiore insieme ad altre imprese più strutturate.
Un importante corollario dell’interpretazione fornita è che non dovrebbe essere possibile frazionare in più distinti contratti di importo inferiore il contratto di appalto con una stessa impresa, relativamente allo stesso intervento edilizio, allo scopo di aggirare l’obbligo. Si avrà riguardo, a nostro parere, a tutte le lavorazioni eseguite dalla stessa impresa nell’ambito di interventi autorizzati tramite il medesimo procedimento edilizio, anche se in forza di distinti contratti di appalto di importo singolarmente inferiore alla soglia di 516.000 Euro (ma complessivamente di importo superiore a tale soglia).
Vedi anche punto 3.1, Circolare 10/E/2023.

Leggermente diverso è, invece, il caso di un’impresa che abbia stipulato un contratto con il condominio per lavori trainanti di importo inferiore a 516.000 Euro, ma anche contratti con i singoli condomini per lavori trainati singolarmente di importo inferiore a 516.000 Euro, ma il cui totale sia invece superiore a 516.000 Euro.
Il caso non è contemplato da alcun chiarimento, tuttavia si ritiene che in questo caso l’impresa non sia soggetta all’obbligo SOA.

CATEGORIE E CLASSIFICHE - Le “categorie” e le “classifiche” di importo per l’attestazione SOA sono stabilite dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e dal relativo Allegato A. Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
L’art. 10-bis del DL 21/2022 non specifica un livello di iscrizione minimo per accedere ai bonus, né la necessità di fare riferimento alla classifica.
Su questo controverso punto sono intervenuti i chiarimenti resi dalla Commissione consultiva, la quale ha in proposito ritenuto che il richiamo alla disciplina sui lavori pubblici (art. 84 del D. Leg.vo 50/2016) non abbia lo scopo di replicare interamente il complesso meccanismo delineato dalle suddette norme di settore, ma solo quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa esecutrice.
Ne deriva quanto segue.

A - Categorie) Non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare la coerenza tecnica tra i lavori trainanti o comunque prevalenti e quelli dimostrati per ottenere la qualificazione SOA. Pertanto, sono ritenute idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA (cfr. Allegato A al D.P.R. 207/2010):
* OG1: Edifici civili e industriali
* OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
* OG11: Impianti tecnologici
* OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
* OS21: Opere strutturali speciali
* OS28: Impianti termici e di condizionamento

B - Classifiche) A prescindere dall’importo dell’appalto, è sufficiente il possesso dell’attestazione SOA per la prima “classifica (cfr. art. 61 del D.P.R. 207/2010, comma 4).

GENERAL CONTRACTOR - Si ritiene che la norma si applichi solo se il contratto tra committente e general contractor si qualifichi come contratto di appalto, con relativa possibilità di subappalto totale o parziale ad altre imprese. Viceversa, se il rapporto si configura come semplice “mandato” (con o senza rappresentanza), il GC non dovrebbe essere soggetto al requisito dato che la norma fa esplicito riferimento ai contratti di appalto o subappalto.
Si specifica trattarsi di interpretazione del “Bollettino”, in assenza di chiarimenti ufficiali.

AVVALIMENTO - Si ritiene non applicabile, per le imprese non in possesso del requisito, l’istituto dell’Avvalimento, dato che non siamo nel campo di un appalto pubblico; ne segue che l’impresa appaltatrice, se rientra nella casistica, deve possedere l’attestazione SOA o aver stipulato il contratto per ottenerla, nei termini sopra indicati.

CONTRATTI PUBBLICI - Secondo quanto chiarito dall’ANAC con la Nota prot. 0055826 del 01/03/2023 (consultabile in allegato):
* le attestazioni di qualificazione emesse per consentire l’accesso ai benefici fiscali potranno essere utilizzate anche per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici;
* gli interventi incentivati potranno essere utilizzati a comprova del possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, con la possibilità per gli operatori economici di incrementare ulteriormente la qualificazione già conseguita.
Di converso, l’ANAC segnala come rimangano ancora da chiarire vari aspetti, come ad esempio l’applicazione della norma che consente la partecipazione alle gare per importi pari all’importo della qualificazione posseduta aumentato di un quinto (art. 61 del D.P.R. 207/2010, comma 2; art. 2 dell’Allegato II.12 al D. Leg.vo 36/2023).

Dalla redazione