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03/05/2024

Direttiva UE sulla tutela penale dell’ambiente

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2024/1203 per contrastare la criminalità ambientale. La Direttiva, che deve essere recepita entro il 21/05/2026, stabilisce pene più severe e introduce nuove fattispecie di reato ambientale.

Il Parlamento europeo ha adottato la Direttiva 11/04/2024, n. 1203, pubblicata il 30/04/2024, sulla tutela penale dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare le indagini e l’azione penale per la repressione dei reati ambientali. La Direttiva stabilisce le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nonché le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale.
Le nuove disposizioni mirano a contrastare l’aumento dei reati ambientali e dei loro effetti mediante la previsione da parte degli Stati membri di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e il miglioramento dell’efficacia dell’accertamento, dell’indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali.
Gli Stati dovranno adeguarsi entro il 21/05/2026.

SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - Il provvedimento sostituisce la precedente normativa europea attuata in Italia dal D. Leg.vo 07/07/2011, n. 121 che, tra l'altro, ha:
- modificato alcune disposizioni del Codice dell’ambiente - D. Leg.vo 152/2006;
- inserito l’art. 25-undecies nel D. Leg.vo 231/2001 (sulle sanzioni per reati ambientali degli enti);
- introdotto alcune fattispecie di reati ambientali nel Codice penale (art. 727-bis del Codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; art. 733-bis del Codice penale - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto).

REATI AMBIENTALI - Secondo la Direttiva 1203/2024, costituiscono reato le condotte intenzionali, o quanto meno poste in essere per grave negligenza, qualora siano illecite secondo quanto indicato nell'art. 3.
Viene ampliato l’elenco dei reati ambientali (artt. 3 e 4) con l’inserimento di altre tipologie di reati tra i quali il traffico di legname, l’esaurimento delle sostanze idriche, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e violazioni gravi della normativa in materia di sostanze chimiche.
La Direttiva introduce inoltre il concetto di reato qualificato (art. 3, par. 3), che si configura quando il reato provoca effetti rilevanti quali l’inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull’ambiente o incendi boschivi che provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua.

SANZIONI - La Direttiva stabilisce pene detentive di diversa durata a seconda della tipologia e gravità del reato.
In particolare, per i reati più gravi che provocano la morte di una persona è prevista una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, ma gli Stati potranno prevedere sanzioni ancora più severe. Per gli altri reati è prevista la pena massima di almeno cinque anni (tre anni per specifici reati). Per i reati qualificati la pena massima sarà di almeno otto anni di reclusione (artt. 3 e 5).
Il provvedimento prevede anche una revisione delle circostanze aggravanti ed attenuanti (artt. 8 e 9) e indicazioni specifiche per la determinazione dei termini di prescrizione (art. 11).
Per le imprese, le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi (almeno 3% per gli altri reati) (art. 7).

Gli Stati potranno applicare anche misure accessorie, tra le quali:
- l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile, oppure risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
- l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
- l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;
- il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione.

È prevista l’applicazione di sanzioni anche per l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati e per il tentato reato (art. 4).

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI - Fatta salva la Direttiva 1937/2019, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati ambientali e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale (art. 14).

PREVENZIONE E FORMAZIONE - Gli Stati membri dovranno anche adottare (artt. 16 e 18):
- misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale;
- le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini.

STRATEGIA NAZIONALE E COMUNICAZIONE DEI DATI - Infine la Direttiva 1203/2024 richiede agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21/05/2027 (art. 21). Inoltre, dovranno predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per monitorare l’efficacia delle misure attuate (art. 22).

Dalla redazione