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22/03/2024

Onlus, l’attività di social housing non ha carattere assistenziale

Secondo l’Agenzia entrate (Interpello 21/03/2024, n. 75), non spetta il Superbonus ai sensi del comma 10-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, alla Onlus che svolga attività di locazione, a canoni calmierati, di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati.

La vicenda esaminata dall’Interpello riguarda una Onlus, che già in precedenza era stata ammessa al Superbonus per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico, peraltro con parere positivo in esito alla precedente istanza di Interpello 615/2021 (vedi Superbonus 110%: Massimario interpelli Agenzia delle entrate).
In detta precedente risposta era stato chiarito, tra l'altro, che la circostanza che la ONLUS utilizzasse gli immobili di proprietà di un Ente ecclesiastico per il perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dall’art. 10 del D. Leg.vo 460/1997, tenendo una contabilità separata ai sensi dell'articolo 20-bis del D.P.R. 600/1973, consentiva l'applicazione del Superbonus senza necessità di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito.

La Onlus in questione ha presentato una nuova istanza di Interpello, intendendo effettuare altri lavori ammessi al Superbonus su un immobile di categoria catastale B/1, sempre di proprietà di un Ente ecclesiastico.
L’immobile è oggi parzialmente adibito alla funzione di convento, e al termine dei lavori (che saranno svolti solo nella parte non adibita a convento), sarà utilizzato per lo svolgimento di un’attività di “social housing”, che si concretizzerà nella locazione, a canoni calmierati, di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati.
La Onlus intenderebbe avvalersi altresì del disposto di cui al comma 10-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, con il quale sono state previste specifiche modalità per determinare il limite di spesa in relazione agli interventi realizzati dai soggetti in questione, e che consente di estendere al 31/12/2025 la possibilità di fruire dell'aliquota del 110% (vedi Superbonus per Onlus, OdV e APS che prestano servizio socio-sanitari e assistenziali e Superbonus, nuovo quadro aliquote e scadenze dal 2023, nonché Circolare 08/02/2023, n. 3/E e Circolare 13/06/2023, n. 13/E).
Detta possibilità è riservata a Onlus, OdV o APS che:
*svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
* i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
* siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Tuttavia, secondo l’Interpello Agenzia entrate 21/03/2024, n. 75, qui in commento, la mera messa a disposizione di alloggi  a soggetti svantaggiati, in assenza di una specifica attività di assistenza che si concretizzi in una serie articolata di ulteriori servizi nei confronti di tali soggetti, non configura una “prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, presupposto fondamentale per poter invocare l’applicazione del citato comma 10-bis, art. 19 del D.L. 34/2020.
Si tratta infatti di un’attività - quella descritta dalla Onlus istante - sostanzialmente finalizzata ad offrire alloggi mediante stipula di apposito contratto, dunque di carattere residenziale e non rientrante tra quelle ricomprese nel settore della “assistenza sociale e sociosanitaria” in cui la ONLUS dichiara di operare.

Dalla redazione