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16/11/2023

Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi CTU e “riconvenzionale rivendicativa”

È ammissibile la “domanda riconvenzionale” del CTU convenuto che chiede ulteriori compensi nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione delle sue spettanze instaurato ex art. 170, D.P.R. 115/2002 da una delle parti in causa.

Nota a cura dell’Avv. Gianluca Betti
Master di II Livello in Diritto Processuale Amministrativo dell’Università Europea di Roma
www.studiolegalebetti.it

LA VICENDA - Il Tribunale di Genova, sez. VII civile, con l’Ordinanza del 04/10/2023, ha deciso un ricorso  ex art. 170, D.P.R. 115/2002  e art. 15, D. Leg.vo 150/2011 (ratione temporis applicabile) di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del Consulente tecnico d’ufficio (CTU) proposto da una parte per vederne la riduzione.
Il CTU convenuto non solo ha contestato l’avversa domanda di riduzione, ma in via riconvenzionale ha chiesto somme ulteriori non liquidate, pur essendo decorsi i termini per opporre il decreto in via “principale”, con una sorta di impugnazione “incidentale tardiva”.

La pronuncia è interessante in quanto, pur non riconoscendo nel merito i compensi maggiorati, il Tribunale ne ammette processualmente la domanda.

AMMISSIBILITÀ DELLA “RICONVENZIONALE RIVENDICATIVA” - Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la “domanda riconvenzionale” ancorché decorsi i termini per il CTU per impugnare il decreto di liquidazione “in via principale”.

L’Ordinanza infatti afferma: “Prendendo le mosse, sul piano decisionale, delle questioni processuali, si ritiene ammissibile la ‘riconvenzionale rivendicativa’ prospettata dal [CONVENUTO n.d.r.]: per tale intendendosi coloritamente una domanda che non sarebbe stata proposta in via principale dal professionista, che infatti non ha tempestivamente contestato la liquidazione del GI, ma che viene sollecitata e poi coltivata dalla circostanza dell’essere stato il CTU evocato in giudizio liquidatorio ex art. 170 TUSG da una delle parti del contenzioso risarcitorio in cui aveva prestato il suo ufficio”.
Infatti, prosegue l’Ordinanza: “il [CONVENUTO n.d.r.] non ha presentato al magistrato procedente in cognizione alcuna richiesta di integrazione o emenda, né tantomeno ha depositato ricorso oppositivo contro la liquidazione nel termine appena indicato: la richiesta di integrazione è stata sviluppata solo in questa sede oppositiva e solo per effetto della domanda di riliquidazione tempestivamente proposta dalla [RICORRENTE/ATTRICE avverso il decreto di liquidazione compensi CTU n.d.r.]. Ne discende, per l’odierna ricorrente, che la riconvenzionale in discussione sconta l'inammissibilità che discende dal rigido sistema preclusivo di cui alle disposizioni speciali che sono state appena sopra richiamate, per come ricostruite dalla giurisprudenza citata.
A tali non peregrini rilievi però si può obiettare che nessuna limitazione alla proposizione di domanda riconvenzionale è prevista da alcuna norma di diritto positivo: non si ritrova nell’art. 170 TU, non è scritta nell'art. 15, D. Leg.vo 150 nemmeno dopo la recente riforma del cd. ‘rito Cartabia’.
È meditato convincimento dello scrivente che lo stretto collegamento tra il regime oppositivo delle liquidazioni in esame, e la materia delle impugnazioni, così autorevolmente messo in luce dal giudice di legittimità e da quello delle leggi, non possa operare solo a senso unico determinando per via interpretativa una preclusione alla contestazione tardiva della liquidazione giudiziaria, quando vi sia stata una domanda proposta in tal senso in via principale da altra parte interessata.
Il rinvio ermeneutico al sistema delle impugnazioni va inteso nella sua globalità e quindi, se per queste ultime è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva promovibile da parte di chi avrebbe fatto acquiescenza alla decisione, ma si veda ‘tirato per i capelli’ in un secondo o terzo giudizio da un litisconsorte, non si comprende perché tale principio non dovrebbe trovare applicazione anche per riconvenzionali liquidatorie del tipo qui in esame. […] Per effetto alternativo di ciascuna delle precedenti considerazioni, quella formale ancorata al diritto positivo e quella ricavabile per via ermeneutica dal sistema impugnatorio, si ritiene conclusivamente che la riconvenzionale del [CTU CONVENUTO n.d.r.] sia da ritenere ammissibile
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CONCLUSIONI - Pertanto i CTU che, sebbene non soddisfatti, avevano prestato acquiescenza al decreto di liquidazione dei loro compensi, qualora siano poi evocati in giudizio da una delle parti che ne chiede la riduzione, ai sensi della pronuncia in commento potrebbero rimettersi in gioco per richiedere le maggiori somme non riconosciute ritenute spettanti. Ciò potrebbe essere un deterrente per le parti dal proporre opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi del CTU.

Dalla redazione