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11/04/2023

Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori

Il TAR Campania fornisce chiarimenti sulla decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del titolo.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L’art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 prevede che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e che:
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Il TAR Campania-Salerno 06/03/2023, n. 523 ha spiegato che i lavori di costruzione del manufatto assentito possono reputarsi effettivamente iniziati, nel corso dell’anno decorrente dal rilascio del titolo abilitativo, quando siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del beneficiario dello stesso di realizzare quanto da lui progettato, e non siano meramente simbolici, fittizi o preparatori. A tal fine, pertanto, non risultano di per sé sufficienti a comprovare un serio animus aedificandi ed a comportare una irreversibile trasformazione del territorio, i seguenti interventi:
- la recinzione e la pulizia dell’area,
- l’installazione della baracca degli attrezzi,
- l’apposizione del cartello di cantiere,
- lo sbancamento e il livellamento del terreno,
- la realizzazione delle opere di scavo e di sottofondazione,
- nonché limitate opere di fondazione.
Nel caso di specie, dalle riproduzioni fotografiche risultavano eseguite sull’area di intervento esclusivamente opere di livellamento del terreno con accantonamento di materiali, l’impiego di due mezzi meccanici e di minima manodopera. Il TAR ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei a dimostrare l’inizio dei lavori e di conseguenza ha respinto il ricorso.

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E INIZIO DEI LAVORI - In proposito si ricorda che secondo la giurisprudenza amministrativa la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei suindicati termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo (C. Stato 20/11/2017, n. 5324; TAR Campania-Napoli 05/04/2022, n. 2323), e ciò al fine di non far conseguire la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche.
Inoltre l’inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi significativi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio (C. Stato 24/01/2018, n. 467; C. Stato 19/09/2017, n. 4381; TAR Toscana 30/10/2018, n. 1426).

Dalla redazione